Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Per il raccolto 1991, le qualità di riferimento e le zone di produzione, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna delle varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato, sono quelle stabilite negli allegati II e III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1738:oj#art-2