Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991, fatta eccezione: - dell', punto 2) che è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1990, - dell', punto 5), primo trattino, lettera b), che è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 80.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
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