Art. 2
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991, fatta eccezione:
- dell', punto 2) che è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1990,
- dell', punto 5), primo trattino, lettera b), che è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 80.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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