Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1991
1) Il testo dell', paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: «6. La campagna viticola per i prodotti di cui al paragrafo 2, in appresso denominata "campagna ", inizia il 1o settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.» 2) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1990 è sostituita dal 31 agosto 1992. 3) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Entro la fine della campagna 1991/1992, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1992/1993.» 4) Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Anteriormente al 1o settembre 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata, se del caso, da proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera su tali proposte a maggioranza qualificata, si pronuncia nel 1992 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.» 5) All'articolo 32: - al paragrafo 3: a) il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: «I contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati sono conclusi per un periodo che deve essere determinato e che termina al massimo il 15 settembre successivo alla loro conclusione.»; b) è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso, per la campagna 1990/1991, un contratto di magazzinaggio a lungo termine possono domandare la risoluzione di detti contratti. In questo caso, l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.»; - il testo del paragrafo 5, lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) sono stabiliti il periodo di cui al paragrafo 3, secondo comma e le altre modalità di applicazione del presente articolo.» 6) All'articolo 35: - il testo del paragrafo 6, primo comma, secondo trattino è sostituito dal testo seguente: «- ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché: ii) abbia un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol e ii) risponda ad una definizione da stabilire, a decorrere dalla messa in applicazione di detta definizione.»; - al paragrafo 7, secondo comma, è aggiunto il trattino seguente: «- la definizione di cui al paragrafo 6, primo comma, secondo trattino, punto ii).» 7) All'articolo 36: - il testo del paragrafo 4, primo comma, secondo trattino è sostituito dal testo seguente: «- ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché: ii) abbia un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol e ii) risponda ad una definizione da stabilire, a decorrere dalla messa in applicazione di detta definizione.»; - al paragrafo 5, secondo comma è aggiunto il trattino seguente: «- la definizione di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, punto ii).» 8) All'articolo 39: - il testo del paragrafo 3, terzo e quarto comma è sostituito dal testo seguente: «Fino al termine della campagna 1991/1992: - la percentuale uniforme è fissata a 85 %, - le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984. A decorrere dalla campagna 1992/1993 la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa: - la percentuale uniforme, tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa; - le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.»; - il testo del paragrafo 7, primo comma, secondo trattino è sostituito dal testo seguente: «- ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché: ii) abbia un titolo alcolometrico non inferiore al 92 % vol e ii) risponda ad una definizione da stabilire, a decorrere dalla messa in applicazione di detta definizione.»; - al paragrafo 8 è aggiunto il trattino seguente: «- la definizione di cui al paragrafo 7, primo comma, secondo trattino, punto ii).»; - il testo del paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente: «10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne dal 1985/1986 al 1991/1992, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo Stato membro, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»; - il testo del paragrafo 11, primo comma è sostituito dal testo seguente: «11. Se nelle campagne dal 1987/1988 al 1991/1992 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano secondo la procedura prevista all'articolo 83 le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.»; - il testo del paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente: «12. Prima della fine della campagna 1991/1992, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.» 9) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1991/1992, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fiassato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.» 10) All'articolo 65: - nel paragrafo 2, lettera d), il termine «Eiswein» è inserito dopo «Trockenbeerenauslese»; - il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: - «5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1992, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, corredata, se del caso, da proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1o settembre 1992.»
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