Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna di allevamento 1991/1992 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall' del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaino utilizzato: - a 95,80 ecu per la Spagna e il Portogallo, - a 111,81 ecu per gli altri Stati membri.
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