Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 29.(4) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1732:oj#art-3