Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, gli importi da ritenere dall'aiuto per il lino destinati al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissate: - a 31,89 ecu all'ettaro per la Spagna e il Portogallo; - a 37,44 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri.
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