Art. 4
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.(3) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 22.(4) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.(5) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.(6) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 28.(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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