Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 91,07 ecu per 100 chilogrammi. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola.
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