Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 42.(4) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.(5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.
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