Art. 1 · Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 è completato dall'aggiunta del testo del paragrafo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 è completato dall'aggiunta del testo del paragrafo seguente:

In vigore dal 13 giu 1991
«4. La Commissione può adeguare il prezzo del mercato mondiale mediante l'applicazione di un importo positivo o negativo. In caso di adeguamento negativo, questo non può superare la differenza fra il prezzo mondiale dei semi e il prezzo ricostituito in base al valore delle quantità medie di olio e di panelli ottenute dalla trasformazione, nella Comunità, di 100 chilogrammi di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione dei semi in olio e in panelli.»
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