Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, la percentuale dell'aiuto alla produzzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE per le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva o le loro unioni riconosciute in applicazione di detto regolamento, è fissata all'1,5 %.
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