Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il 2 % dell'aiuto alla produzione corrisposto agli olivicoltori è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva in ogni Stato membro produttore.
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