Art. 5
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli sono applicabili
- a decorrere dal 1o luglio 1991 per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone,
- a decorrere dal 1o agosto 1991 per quanto concerne i semi di girasole.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 34.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1720:oj#art-5