Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
1. Per le campagne di commercializzazione dal 1989/1990 al 1991/1992 è concesso, quale misura d'intervento, un premio di commercializzazione per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale, da raffinare in zucchero bianco, nel corso dello stesso periodo, nelle raffinerie di cui all'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2. La concessione del premio di cui al paragrafo 1 è limitata ai quantitativi che sono stati convenuti nell'ambito del protocollo e dell'accordo e che sono stati importati ed è subordinata alla condizione che l'importatore retroceda il premio al produttore dello zucchero preferenziale di cui trattasi. 3. Il premio di commercializzazione di cui al paragrafo 1 è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco, per ciascuna campagna di commercializzazione, nei limiti di uno stanziamento complessivo di 30 milioni di ecu per le tre campagne di commercializzazione indicate al paragrafo 1.
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