Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1991
1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato a 39,20 ecu per tonnellata. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato a 27,20 ecu per tonnellata.
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