Art. 8
In vigore dal 13 giu 1991
Durante la prima tappa, per il calcolo degli importi compensativi di adesione di cui all'articolo 72, punto 1 dell'atto di adesione, per il «prezzo comune» ai sensi del suddetto articolo, si intende per la Spagna:
a)
per lo zucchero, il prezzo di intervento dello zucchero bianco fissato per le zone non deficitarie della Comunità, maggiorato di un importo, espresso in zucchero bianco di:
- 0,28 ecu per 100 chilogrammi per la campagna di commercializzazione 1991/1992;
- 0,56 ecu per 100 chilogrammi per la campagna di commercializzazione 1992/1993;
b)
per la barbabietola, il prezzo di base della barbabietola fissato per la Comunità, maggiorato di un importo di:
- 0,364 ecu per tonnellata di barbabietole per la campagna di commercializzazione 1991/1992,
- 0,728 ecu per tonnellata di barbabietole per la campagna di commercializzazione 1992/1993.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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