Art. 6

Art. 6

In vigore dal 13 giu 1991
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i prezzi di cui agli del presente regolamento simultaneamente ai prezzi corrispondenti previsti all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81.
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