Art. 5
In vigore dal 13 giu 1991
I prezzi calcolati, secondo i casi, conformemente agli del presente regolamento, vengono maggiorati o diminuiti, ad ogni fissazione, di un importo pari all'eventuale maggiorazione o diminuzione dei prezzi comuni di cui all', paragrafo 1, lettera a) o all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, fissati in ecu per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993.
Ai fini della fissazione dei prezzi di cui agli per la campagna 1992/1993, si tiene conto della perequazione dei prezzi della campagna 1991/1992 effettuata ai sensi del primo comma.
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