Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 giu 1991
1. Ai fini del ravvicinamento da effettuarsi nel corso della prima tappa di cui all', è fissato un prezzo di riferimento per la barbabietola da zucchero, inclusivo di un elemento forfettario pari a 1,82 ecu per tonnellata di barbabietole, da addizionarsi al prezzo base della barbabietola applicabile in Spagna per la campagna di commercializzazione 1990/1991. 2. Fatto salvo l', il prezzo base della barbabietola è fissato diminuendo il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1: a) di 2,070 ecu per tonnellata di barbabietola per la campagna di commercializzazione 1991/1992; b) di 2,836 ecu per tonnellata di barbabietole per la campagna di commercializzazione 1992/1993. 3. I prezzi base di cui al paragrafo 2 si intendono fissati per tonnellata di barbabietole di qualità tipo in fase di consegna al centro di raccolta. La barbabietola di qualità tipo presenta le caratteristiche seguenti: a) qualità sana, leale e mercantile; b) tenore di zucchero pari al 16 % al momento del ricevimento. 4. I prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B applicabili in Spagna equivalgono al prezzo base fissato per la campagna di commercializzazione corrispondente, conformemente ai paragrafi 1 e 2, diminuito di un importo pari alla differenza tra il prezzo base fissato in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione (5), per la stessa campagna e, a seconda dei casi, a) il prezzo minimo della barbabietola A fissato per la campagna considerata a norma dell', paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, oppure b) il prezzo minimo della barbabietola B fissato per la campagna considerata a norma dell', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.
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