Art. 1 · 1. Il testo dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3659/90 (1) è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

1. Il testo dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3659/90 (1) è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 13 giu 1991
«Tuttavia per quanto riguarda il frumento tenero, l'orzo ed il granturco, il meccanismo complementare applicabile agli scambi è applicabile solo ai prodotti consegnati nel territorio continentale del Portogallo e solo durante i periodi sensibili per la commercializzazione della produzione portoghese, determinati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (3).» 2. Le note in calce da (2) a (5) sono sostituite dalle note in calce (2) e (3) seguenti: «(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. «(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.»
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