Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
L'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso che sono previste all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 e che saranno state seminate durante la campagna 1991/1992 è fissato, per i paesi di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87, a 200 ecu per ettaro.
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