Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
Il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate, franco stabilimento, per la quantità di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, è di 248,67 ecu per la campagna cerealicola 1991/1992. Tale prezzo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.
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