Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
Per le superfici seminate nella campagna 1991/1992, l'aiuto di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1346/90 è fissato a: - 50 ecu per ettaro nelle zone di montagna e di collina nonché nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (6), - 30 ecu per ettaro nel resto della Comunità.
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