Art. 5

Art. 5

In vigore dal 13 giu 1991
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza e il controllo delle disposizioni previste nel presente regolamento. 2. Per poter beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, i produttori interessati devono depositare presso le competenti autorità il piano di utilizzazione delle superfici della loro azienda, precisando le superfici coltivate in vista del raccolto 1991. Detto piano è depositato, a scelta dello Stato membro, ad una data che deve essere determinata dallo stesso, entro: - o il 31 luglio 1991; il piano è successivamente completato con una domanda di aiuto che deve essere depositata ad una data da determinare; - o il 15 dicembre 1991, simultaneamente ad una domanda di aiuto.
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