Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1991
Per le regioni in cui, a norma dell'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 797/85, non è applicabile il regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto in detto regolamento, l'importo massimo del premio da erogare è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tenendo conto dei criteri definiti all'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 797/85. Detto importo è finanziato dalla Comunità in base ai tassi di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione (8); la parte rimanente può essere finanziata dagli Stati membri, nel rispetto delle condizioni di cui all', lettera a), seconda frase. In queste regioni, la superficie che può beneficiare dell'aiuto è limitata, per azienda, al 20 % della superficie di seminativi di cui all', paragrafo 2.
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