Art. 10
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 1.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(7) GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36.(8) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62.(9) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 10.(10) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.(11) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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