Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
1. È istituito un regime temporaneo di aiuto al ritiro dei seminativi dalla produzione per il periodo che va dal 1o settembre 1991 al 31 agosto 1992. 2. Il regime di cui al paragrafo 1 comporta l'erogazione di un aiuto per il ritiro dalla produzione dei seminativi che sono stati effettivamente coltivati in vista del raccolto 1991. Sono escluse dal regime precitato le terre destinate a prodotti che non sono sottoposti ad un'organizzazione comune di mercato. La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, escludere, per il periodo di cui al paragrafo 1, talune colture dal beneficio del regime precitato. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Germania può prendere in conto nei cinque nuovi Laender i seminativi che sono stati sottoposti nel 1990/1991 al regime nazionale di gelo delle terre e che sono stati prima utilizzati come seminativi, secondo la definizione dell'articolo 32 ter, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 797/85. 3. I seminativi ritirati dalla produzione devono rappresentare, in ciascuna azienda, almeno il 15 % dei seminativi di cui al paragrafo 2. La superificie che continua ad essere coltivata in vista del raccolto 1992 e che è destinata alle colture che possono beneficiare del regime ai sensi del paragrafo 2 non deve essere maggiore della superficie utilizzata per le medesime finalità nel 1991, ridotta in misura corrispondente alla superficie lasciata a riposo in applicazione del presente regolamento e non può, per quanto riguarda i cereali, essere superiore all'85 % della superficie cerealicola coltivata nel 1991. 4. a) Le superfici ritirate dalla produzione devono essere oggetto di una manutenzione che assicuri il mantenimento di un riparo vegetale adeguato. Tuttavia nelle regioni in cui, per motivi climatici, non sia possibile rispettare questo requisito, esso è sostituito da altre misure più adeguate che si ispirano a quelle previste nel regime quinquennale di gelo delle terre di cui all' del regolemento (CEE) n. 1272/88 della Commissione (7), se del caso, adattate alle condizioni di un regime di un anno. Le regioni interessate sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Se questa condizione non è soddisfatta, l'aiuto previsto all', lettera a) ed all' è ridotto del 10 %. b) Gli Stati membri applicano le misure che sono adeguate a favore dell'ambiente e che corrispondono alla condizione particolare delle superfici ritirate dalla produzione. Queste misure possono anche riguardare la copertura vegetale. Gli Stati membri decidono in merito alle sanzioni adeguate e proporzionali alla gravità delle conseguenze sull'ambiente del mancato rispetto delle misure precitate. Queste sanzioni possono prevedere una riduzione e, se del caso, l'annullamento dei vantaggi del regime previsto nel presente regolamento. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure prese in applicazione della presente disposizione.
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