Art. 3
In vigore dal 13 giu 1991
Le operazioni di perfezionamento effettuate in regime di perfezionamento attivo nei locali di un deposito doganale di cui all', paragrafo 1, o in una zona franca o in un deposito franco possono essere avviate solo previa concessione dell'autorizzazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 1999/85.
L'autorizzazione precisa il deposito (nonché il tipo di deposito) o la zona franca o deposito franco dove saranno effettuate le operazioni.
Storico versioni
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