Art. 21

Art. 21

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8. (3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1. (5) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 9. (6) GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1. (7) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. (8) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 5. (9) GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 33.
Storico versioni

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