Art. 2
In vigore dal 13 giu 1991
L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione ad avvalersi delle procedure semplificate di cui agli articoli da 3 a 18 quando non vengano fornite tutte le garanzie necessarie al corretto svolgimento delle operazioni.
Salvo il disposto dell' del regolamento (CEE) n. 2561/90, l'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione a chi non effettua frequenti operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.
Capo 2: Perfezionamento attivo
Storico versioni
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