Art. 16
In vigore dal 13 giu 1991
1. Il vincolo al regime del deposito doganale di prodotti trasformati o di merci tali e quali vincolati al regime della trasformazione sotto controllo doganale nei locali di un deposito doganale avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2561/90.
2. Il regime della trasformazione sotto controllo doganale è appurato, per i prodotti trasformati o le merci tali e quali, con l'iscrizione nella contabilità-materie del deposito doganale.
I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ».
3. Il regime della trasformazione sotto controllo doganale è appurato, per i prodotti trasformati o le merci tali e quali giacenti in una zona franca o in deposito, con l'iscrizione nella contabilità-materie della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1656:oj#art-16