Art. 10
In vigore dal 13 giu 1991
1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale ammette che merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale siano immagazzinatae con merci di importazione o prodotti compensatori vincolati al regime di perfezionamento attivo negli stessi impianti.
2. Se l'immagazzinamento congiunto di cui al paragrafo 1 rende impossibile identificare, in qualsiasi momento, il regime doganale cui le merci o i prodotti sono vincolati, esso è ammesso soltano se le merci o i prodotti sono equivalenti.
Sono tali le merci o i prodotti che rientrano nella stessa sottovoce della nomenclatura combinata, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.
3. In caso di immagazzinamento congiungo di merci o prodotti equivalenti di cui al paragrafo 2, le merci e i prodotti dichiarati per una destinazione doganale sono considerati nella situazione giuridica di merci o prodotti vincolati al regime del deposito doganale o al regime di perfezionamento attivo, a scelta dell'interessato.
Dall'applicazione del primo comma non potrà mai discendere l'attribuzione di una determinata situazione giuridica ad una quantità di merci o prodotti superiore alla quantità di merci o prodotti effettivamente giacenti in tale situazione nel deposito doganale al momento dell'uscita delle merci o dei prodotti dichiarati per una destinazione doganale.
4. L'attribuzione ad una merce della situazione giuridica di merce vincolata al regime del deposito doganale o di prodotto compenstore o di merce tale e quale vincolato(a) al regime di perfezionamento attivo comporta l'applicazione a tale merce di tutte le disposizioni che disciplinano detto regime, comprese, in particolare, quelle sulla tassazione e la riscossione degli interessi compensativi.
5. In caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile di merci o prodotti, la quantità distrutta o persa di tali merci o prodotti vincolati ad uno dei regimi di cui trattasi è stabilita in rapporto alla quantità di merci o prodotti della stessa specie vincolati al medesimo regime giacente nei locali del deposito nel momento della distruzione o perdita, salvo che il depositante provi l'effettiva quantità di merci o prodotti vincolati al regime, andata distrutta o persa.
Storico versioni
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