Art. 1
In vigore dal 13 giu 1991
1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di trasformazione sotto controllo doganale effettuate:
- nei locali di depositi doganali di tipo A, C e D nei quali è autorizzata una delle procedure semplificate di cui agli articoli 24, paragrafo 1, lettera c), 48, paragrafo 1, lettera c) oppure 54, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione (6), oppure
- in una zona franca o un deposito franco.
2. Salve le disposizioni particolari del presente regolamento, le disposizioni previste nel quadro dei regimi di cui trattasi dai regolamenti del Consiglio (7), (CEE) n. 1999/85 e (CEE) n. 3677/86 nonché dai regolamenti della Commissione (8), (CEE) n. 2763/83 e (CEE) n. 3548/84 si applicano:
- alle operazioni di perfezionamento attivo con il sistema del rimborso,
- alle operazioni di perfezionamento attivo (sistema della sospensione o del rimborso) e di trasformazione sotto controllo doganale effettuate nei locali dei depositi doganali di tipo B ed F e nei locali utilizzati per l'immagazzinamento di merci vincolate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo E,
- alle operazioni da effettaure nei locali dei depositi di tipo A, C e D non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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