Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
1. A richiesta dell'interessato e alle condizione definite nel presente regolamento, gli Stati membri accordano al produttore, quale definito all'articolo 12, lettera c) primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, o ad ogni produttore associato, in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c) secondo comma dello stesso regolamento, che si impegna ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera, anteriormente ad una data da determinare, un'indennità versata in cinque canoni annui nel corso dell'ultimo trimestre degli anni civili 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, fatta salva la possibilità che gli Stati membri hanno di versare l'indennità a date anteriori e/o in una sola volta se ne assicurano il prefinanziamento. Tuttavia ogni Stato membro può, sulla base di uno o più criteri seguenti: - necessità di facilitare le evoluzioni e gli adattamenti strutturali, - esigenze di sviluppo regionale per evitare in particolare la desertificazione di talune zone, - possibilità, nelle condizioni di mercato della regione o delle regioni interessate, che un tale regime liberi quantitativi di riferimento significativi, - necessità amministrative imperative, decidere di non applicare il regime di cui al comma precedente in una, diverse o tutte le proprie regioni quali definite dall', paragrafo 2, primo comma del regolamento precitato. In questo caso si applica il paragrafo 5 del presente articolo. 2. a) Possono beneficiare dell'indennità i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento, ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, nel quadro delle formule A o B e/o nel quadro delle vendite dirette, tranne i produttori che hanno beneficiato di quantitativi in applicazione dell'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84. Tuttavia gli Stati membri: - possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che possiedono meno di sei vacche lattiere o il cui quantitativo di riferimento individuale reale disponibile è inferiore a 25 000 chilogrammi all'anno, - sono autorizzati a prendere le disposizioni necessarie per assicurare che le diminuzioni dei quantitativi operate nell'ambito del presente regolamento siano per quanto possibile ripartite armoniosamente tra le regioni e le zone di raccolta. b) L'indennità viene concessa per il quantitativo di riferimento disponibile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, esclusi: - i quantitativi sospesi in applicazione del regolamento (CEE) n. 775/87 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 (8), - i quantitativi ricevuti in applicazione dell', paragrafi 1 e 2, degli articoli 3 bis e 3 ter e dell', paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 857/84, - i quantitativi ceduti nel corso dell'ottavo periodo. c) L'indennità è ridotta dell'insieme degli importi pagati in applicazione dell'. d) Nel caso degli affitti rurali, la domanda per ottenere l'indennità è presentata dall'affittuario. Gli Stati membri determinano le condizioni in cui l'affittuario può presentare la domanda per ottenere l'indennità e le condizioni in cui l'indennità è concessa. 3. Fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, è previsto il finanziamento comunitario dell'indennità prevista al paragrafo 1, limitato agli importi indicati nell'allegato. Entro questo limite, gli Stati membri sono autorizzati a versare un'indennità d'importo massimo di 10 ecu per anno e per 100 chilogrammi. Gli Stati membri possono: a) versare un'indennità inferiore a 10 ecu per 100 chilogrammi e per anno ed utilizzare il saldo per acquistare quantitativi supplementari; b) contribuire al finanziamento comunitario aumentando l'importo dell'indennità. Ogni Stato membro può adottare il livello del supplemento all'interno del proprio territorio per tener conto delle diverse condizioni locali per quanto riguarda: - l'evoluzione della produzione lattiera, - il livello medio delle consegne per produttore, - la necessità di non ostacolare la ristrutturazione della produzione lattiera, - l'esistenza di possibilità di riconversione verso altre attività produttive. - la localizzazione della produzione lattiera in una delle zone definite nell', paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (9), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (10). Nel caso di produttori che dispongano di due quantitativi di riferimento, per le consegne e per le vendite dirette, l'indennità è concessa per i due quantitativi di riferimento. 4. Fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, i quantitativi di riferimento liberati in applicazione del presente articolo sono aggiunti alla riserva di cui all' o all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 per essere: a) attribuiti di nuovo ai produttori previsti all' del presente regolamento; b) attribuiti ai produttori previsti all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84; c) attribuiti, per l'eventuale rimanenza, ai produttori prioritari determinati secondo criteri obiettivi dallo Stato membro, con l'accordo della Commissione, in particolare ai piccoli produttori ed ai produttori situati nelle zone definite all', paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE. 5. Fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, se gli importi indicati nell'allegato non sono totalmente utilizzati nell'ambito del regime previsto al paragrafo 1, gli Stati membri interessati utilizzano gli importi disponibili per il pagamento di una indennità ai produttori previsti all'. Questa indennità, che non può superare 10 ecu per 100 chilogrammi e per anno, è pagata per la parte di cui il quantitativo di riferimento individuale resta ridotto rispetto al quantitativo di riferimento disponibile per il settimo periodo oppure, per quanto riguarda il Portogallo ed il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, rispetto al quantitativo di riferimento disponibile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'indennità è versata al massimo nel corso dell'ultimo trimestre di ogni anno civile 1993, 1994, 1995 e 1996.
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