Art. 1
In vigore dal 13 giu 1991
Per l'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è concessa un'indennitià ai produttori il cui quantitativo di riferimento è ridotto in applicazione dell', paragrafo 3 e/o dell', paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 857/84.
Questa indennità è fissata a 10 ecu per 100 chilogrammi ed è pagata per la parte il cui quantitativo di riferimento individuale per l'ottavo periodo è stato effettivamente ridotto, ma non può superare un massimo corrispondente al 3 % del quantitativo di riferimento disponibile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri possono contribuire al finanziamento pagando un'indennità per la parte superiore al 3 % del quantitativo di riferimento.
L'indennità è versata nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno civile 1992. Tuttavia una decisione della Commissione può fissare una data più vicina. Inoltre gli Stati membri possono versare l'indennità a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, se ne assicurano il prefinanziamento.
Storico versioni
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