Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
Per il periodo 1o aprile 1991-31 marzo 1992, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissata a 2 082 885,740 tonnellate, di cui: - 443 000 tonnellate destinate ad essere attribuite in alcuni Stati membri in cui l'attuazione del regime del prelievo solleva particolari difficoltà, - 600 000 tonnellate destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attribuzione dei quantitativi specifici di riferimento in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, - 1 039 885,740 tonnellate destinate ai produttori di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84.
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