Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 777/87 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 777/87 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1991
1) Il testo dell', paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: All' del regolamento (CEE) n. 777/87, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: «3. Se l'applicazione del paragrafo 1 determina un ribasso dei prezzi di mercato del burro per cui i prezzi, in uno o più Stati membri, scendono al di sotto del 92 % del prezzo d'intervento durante un periodo rappresentativo, gli acquisti degli organismi d'intervento sono effettuati, in questi Stati membri, nel quadro di una gara aperta in base ad un capitolato d'oneri da definirsi. Non appena i prezzi di mercato raggiungono, nel paese o nei paesi in questione, un livello pari o superiore al 92 % del prezzo d'intervento, durante un periodo rappresentativo, gli acquisti mediante gara sono sospesi. Il prezzo di acquisto fissato dalla Commissione non sarà inferiore al 90 % del prezzo di intervento. 4. In caso d'applicazione del paragrafo 2, gli acquisti degli organismi d'intervento possono essere effettuati nel quadro di una gara permanente aperta in base ad un capitolato d'oneri da definirsi. 5. In caso d'applicazione dei paragrafi 3 o 4: a) altre misure possono essere applicate, per preservare la stabilità dei mercati, in particolare per evitare variazioni erratiche dei prezzi; b) si tiene conto della situazione derivante in Spagna e in Portogallo da un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni». 2) All', i termini «fino alla fine dell'ottavo periodo di dodici mesi d'applicazione del regime» sono sostituiti da «fino alla fine del regime».
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