Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1991/1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 56. (4) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 1.
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