Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1991
1) All': a) al paragrafo 1, i termini «e 1990/1991» sono sostituiti da «1990/1991 e 1991/1992»; b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, sono considerate come zone svantaggiate le zone proposte dalla Repubblica federale di Germania per la modifica, da parte del Consiglio, dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE. Gli effetti della decisione del Consiglio saranno applicabili ai produttori interessati, a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1991/1992;». 2) All' è aggiunto il paragrafo seguente: «13. Per quanto riguarda la campagna lattiera 1991/1992, il prelievo è fissato a 1,5 % del prezzo indicativo del latte.» 3) All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il quarto trattino seguente: «- il miglioramento della qualità del latte in Irlanda ed in Irlanda del Nord.»
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