Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L', punto 1, lettera b) è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 52. (2) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (4) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.
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