Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 63. (4) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (6) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
Storico versioni

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