Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all', lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 178,61 ecu per tonnellata. Tale prezzo si riferisce ad un prodotto: - avente un tenore d'umidità dell'11 %, - avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.
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