Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 49. ALLEGATO Mese Luglio 1991 Agosto 1991 Settembre 1991 Ottobre 1991 Novembre 1991 Dicembre 1991 Gennaio 1992 Febbraio 1992 Marzo 1992 Aprile 1992 Maggio 1992 Giugno 1992 - Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'obiettivo e al prezzo minimo 0 0 0,158 0,316 0,474 0,632 0,790 0,948 1,106 1,264 1,264 1,264 - Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo limite per l'aiuto 0 0 0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 2,800 2,800
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