Art. 3
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 49.
ALLEGATO
Mese
Luglio
1991
Agosto
1991
Settembre
1991
Ottobre
1991
Novembre
1991
Dicembre
1991
Gennaio
1992
Febbraio
1992
Marzo
1992
Aprile
1992
Maggio
1992
Giugno
1992
- Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'obiettivo e al prezzo minimo
0
0
0,158
0,316
0,474
0,632
0,790
0,948
1,106
1,264
1,264
1,264
- Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo limite per l'aiuto
0
0
0,350
0,700
1,050
1,400
1,750
2,100
2,450
2,800
2,800
2,800
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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