Art. 2
In vigore dal 13 giu 1991
1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 il prezzo d'obiettivo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 29,03 ecu per 100 chilogrammi per i piselli, le fave e le favette.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 2 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità. Tuttavia, se la somma del tasso di impurità e del tasso di umidità è inferiore al 16 %, i prodotti si considerano della qualità tipo.
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