Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 46. (2) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
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