Art. 2
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 13 giu 1991
«1. Se, nel corso di una data campagna di commercializzazione, i quantitativi di pesche, di limoni o di arance conferiti all'intervento superano i limiti definiti all', il prezzo di base e il prezzo d'acquisto, fissati per i rispettivi prodotti per la campagna di commercializzazione successiva sono ridotti dell'1 % per ciascuna quota di superamento del limite di:
- 23 000 tonnellate per quanto concerne le pesche,
- 11 200 tonnellate per quanto concerne i limoni,
- 37 700 tonnellate per quanto concerne le arance.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1623:oj#art-2