Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:
In vigore dal 13 giu 1991
1) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3 bis, primo comma è sostituito dal testo seguente:
«3 bis. Se, per i pomodori, i quantitativi che in una determinata campagna hanno formato oggetto di misure di intervento, in applicazione degli articoli 15 e 19 bis, superano un quantitativo di 599 300 tonnellate, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto fissati per la campagna di commercializzazione successiva per tale prodotto in conformità dei criteri enunciati ai paragrafi 2 e 3, sono diminuiti dell'1 % per ogni frazione di 30 800 tonnellate eccedente tale quantitativo. L'applicazione di questa disposizione non può tuttavia dar luogo ad una riduzione di tali prezzi superiore al 20 %.»
2) Il testo dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:
«1. Se, nel corso di una determinata campagna, le misure di intervento relative ai mandarini satsuma, alle clementine, ai mandarini e alle pesche noci in applicazione degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis riguardano quantitativi superiori ai limiti stabiliti al paragrafo 2, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto fissati per la successiva campagna di commercializzazione secondo i criteri di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 sono diminuiti dell'1 % per ogni:
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- 3 100 tonnellate di mandarini satsuma,
- 8 100 tonnellate di clementine,
- 3 000 tonnellate di mandarini,
- 3 000 tonnellate di pesche noci,
eccedenti il quantitativo di cui al paragrafo 2.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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