Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna 1991/1992, l'importo della compensazione finanziaria per le arance e i mandarini è fissato nell'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1622:oj#art-2