Art. 10
In vigore dal 5 giu 1991
1. Ai fini dell'indicazione del tipo di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, nell'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 79/112/CEE, possono figurare soltanto i termini di seguito specificati ed i termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III, sempre che siano rispettate le pertinenti condizioni fissate nell'allegato IV:
a) « alimento con il . . . % di . . . »
b) « estensivo al coperto »
c) « all'aperto »
d) « rurale all'aperto »
e) « rurale in libertà »
Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle rispettive forme di allevamento.
2. L'età dell'animale alla macellazione o la durata del periodo d'ingrasso possono essere menzionate soltanto se si usa una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata all'allegato IV, lettere b) c) o) d). La presente disposizione non si applica tuttavia per i galletti.
3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV; detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi con le norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.
4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 devono venir comunicati alla Commissione.
5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogniqualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimento il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi con le norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame. Articolo 11
1. I macelli autorizzati ad usare le diciture di cui all' sono soggetti ad una speciale registrazione. Essi tengono, per ogni tipi di allevamento, un registro separato recante:
- i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro;
- su richiesta della medesima autorità, il numero di capi allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore.
2. I produttori di cui trattasi vengono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, nonché il numero di capi venduti e il nome degli acquirenti.
3. Regolari ispezioni circa il rispetto degli vengono effettuate presso:
- l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione;
- il mangimificio: almeno una volta per ogni formulazione utilizzata, e comunque almeno una volta all'anno;
- il macello: almeno quattro volte all'anno;
- l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma di allevamento di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed e).
4. Anteriormente al 1o luglio 1991, ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione di ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare. Articolo 12
Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1906/90, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e in tale contesto sono soggetti all'autorizzazione ed alla sorveglianza delle competenti autorità dello Stato membro interessato. Articolo 13
Le carni di pollame importate provenienti da paesi terzi possono recare una o più delle indicazioni facoltative di cui agli articoli 9 e 10, a condizione che siano accompagnate da un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, nel quale si attesti che i prodotti di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Qualora un paese terzo ne faccia richiesta, la Commissione predispone un elenco di tali autorità. Articolo 14
Le denominazioni dei prodotti e gli altri termini cui si fa riferimento nel presente regolamento sono indicate almeno nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui ha luogo la vendita al minuto o qualsiasi altra utilizzazione. Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991.
Fino al 31 dicembre 1991 gli operatori possono tuttavia confezionare i prodotti contemplati dal presente regolamento in imballaggi recanti le indicazioni previste dalla normativa comunitaria o nazionale vigente sino all'entrata in vigore del presente regolamento. Tali prodotti possono venir commercializzati fino al 31 dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1. (3) GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21. (4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (5) Bruciatura da congelamento: (con riferimento ad uno scadimento qualitativo) disidratazione irreversibile locale o diffusa della pelle e/o della carne, che può manifestarsi con alterazioni: - del colore originario (generalmente con un impallidimento), e/o - del sapore e dell'odore (insipidezza o rancidità), e/o - della consistenza (essiccamento, spugnosità). (6) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
ALLEGATO I
ARTICOLO 1.1 - CARCASSE DI POLLAME - NOMI
E F D DK ESP GR I NL P 1. Chicken, broiler Poulet (de chair) Haehnchen Kylling, slagtekylling Pollo (de carne) Êïôueðïõëï Ðaaôaaéíïss êáé êueôaaò (êñaaáôïðáñáãùãÞò) Pollo, « Broiler » Kuiken, braadkuiken Frango 2. Cock, hen, casserole, or boiling fowl Coq, poule (à bouillir) Suppenhuhn Hane, hoene, suppehoene Gallo, gallina Ðaaôaaéíïss êáé êueôaaò (ãéá âñUEóéìï) Gallo, gallina Pollame da brodo Haan, hen, soep- of stoofkip Galo, galinha 3. Capon Chapon Kapaun Kapun Capón Êáðueíéá Cappone Kapoen Capao 4. Poussin, Coquelet Poussin, coquelet Stubenkueken Poussin, Coquelet Polluelo Íaaïóóueò, ðaaôaaéíUEñé Galletto Piepkuiken Pinto, coquelet 1. (Young) turkey Dindonneau, (jeune) dinde (Junge) Pute, (Junger) Truthahn (Mini)kalkun Pavo (joven) (Íaaáñïss) ãUEëïé êáé ãáëïðïýëaaò (Giovane) tacchino (Jonge) kalkoen Peru 2. Turkey Dinde (à bouillir) Pute, Truthahn Avlskalkun Pavo ÃUEëïé êáé ãáëïðïýëaaò Tacchino/a Kalkoen Peru adulto 1. (Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie Fruehmastente, Jungente, (Junge) Flugente (Ung) and (Ung) berberand Pato (joven o anadino), pato de Berberia (joven) (ÍaaáñÝò) ðUEðéaaò Þ ðáðUEêéá (Giovane) anatra (Giovana) anatra muta (Jonge) eend, (jonge) Barbarijse eend Pato, Pato Barbary 2. Duck Canard, canard de Barbarie (à bouillir) Ente, Flugente Avlsand Berberand Pato, pato de Berberia ÐUEðéaaò Anatra Anatra muta Eend Pato adulto, Pato adulto Barbary 1. (Young) goose, gosling (Jeune) oie ou oison Fruehmastgans, (Junge) Gans (Ung) gaas Oca (joven), ansarón (ÍaaáñÝò) ÷Þíaaò Þ ÷çíUEêéá (Giovane) oca (Jonge) gans Ganso 2. Goose Oie Gans Avlsgaas Oca ×Þíaaò Oca Gans Ganso adulto 1. (Young) guinea fowl (Jeune) pintade Pintadeau (Junges) Perlhuhn (Ung) perlehoene Pintada (joven) (ÍaaáñÝò) oeñáãêueêïôaaò (Giovane) faraona (Jonge) parelhoen Pintada 2. Guinea fowl Pintade Perlhuhn Avlsperlehoene Pintada OEñáãêueêïôaaò Faraona Parelhoen Pintada adulta
ARTICOLO 1.2 - PARTI DI CARCASSE DI POLLAME - NOMI
E F D DK ESP GR I NL P a) Half Demi ou moitié Haelfte oder Halbes Halvt Medio ÌéóUE Metà Helft Metade b) Quarter Quart (Vorder-, Hinter-) Viertel Kvart Cuarto Ôaaôáñôçìueñéï Quarto Kwart Quarto c) Unseparated leg quarters Quarts postérieurs non séparés Hinterviertel am Stueck Sammenhaengende laarstykker Cuartos traseros unidos Áaeéá÷þñéóôá ôaaôáñôçìueñéá ðïaeéþí Cosciotto Niet-gescheiden achterkwarten Quartos de coxa nao separados d) Breast Poitrine, blanc ou filet sur os Brust, halbe Brust, halbierte Brust Bryst Pechuga ÓôÞèïò Petto con osso Borst Peito e) Leg Cuisse Schenkel, Keule Helt laar Muslo y contramuslo Ðueaeé Coscia Hele poot, hele dij Perna inteira f) Chicken leg with a portion of the back Cuisse de poulet avec une portion du dos Haehnchenschenkel mit Rueckenstueck Kyllingelaar med en del af ryggen Cuarto trasero de pollo Ðueaeé áðue êïôueðïõëï ìaa Ýíá êïììUEôé ôçò ñUE÷çò Coscetta Poot/dij met rugdeel (bout) Perna inteira de frango com uma porçao do dorso g) Thigh Haut de cuisse Oberschenkel, Oberkeule Overlaar Contramuslo Ìçñueò (ìðïýôé) Sovraccoscia Bovenpoot, bovendij Coxa h) Drumstick Pilon Unterschenkel, Unterkeule Underlaar Muslo ÊíÞìç Fuso Onderpoot, onderdij (Drumstick) Perna i) Wing Aile Fluegel Vinge Ala OEôaañïýãá Ala Vleugel Asa j) Unseparated wings Ailes non séparées Beide Fluegel, ungetrennt Sammenhaengende vinger Alas unidas Áaeéá÷þñéóôaaò oeôaañïýãaaò Ali non separate Niet-gescheiden vleugels Asas nao separadas k) Breast fillet Filet de poitrine, blanc, filet, noix Brustfilet, Filet aus der Brust Brystfilet Filete de pechuga OEéëÝôï óôÞèïõò Filetto, fesa (tacchino) Borstfilet Carne de peito l) Breast fillet with wishbone Filet de poitrine avec clavicule Brustfilet mit Schluesselbein Brystfilet med oenskeben Filete de pechuga con clavícula OEéëÝôï óôÞèïõò ìaa êëaaéaeïêueêáëï Petto (con forcella), fesa (con forcella) Borstfilet met vorkbeen Carne de peito com fúrcula
ALLEGATO II
ARTICOLO 9 - METODI DI RAFFREDDAMENTO
E F D DK ESP GR I NL P 1. Air chilling Refroidissement à l'air Luftkuehlung Luftkoeling Refrigeración por aire OEýîç ìaa áÝñá Raffreddamento ad aria Luchtkoeling Refrigeraçao por ventilaçao 2. Air spray chilling Refroidissement par aspersion ventilée Luft-Sprueh-Kuehlung Luftspraykoeling Refrigeración por aspersión ventilada OEýîç ìaa oeaaêáóìue Raffreddamento per aspersione e ventilazione Lucht-sproeikoeling Refrigeraçao por aspersao e ventilaçao 3. Immersion chilling Refroidissement par immersion Gegenstrom- Tauchkuehlung Neddypningskoeling Refrigeración por immersión OEýîç ìaa âýèéóç Raffreddamento per immersione Dompelkoeling Refrigeraçao por imersao
ALLEGATO III
.1 - FORME DI ALLEVAMENTO
E F D DK ESP GR I NL P a) Fed with . . . % of . . . Oats fed goose Alimenté avec . . . % de . . . Oie nourrie à l'avoine Mast mit . . . % . . . Hafermastgans Fodret med . . . % . . . Havrefodret gaas Alimentado con . . . % Oca engordada con avena ¸÷aaé ôñáoeaass ìaa . . . % . . . ×Þíá ðïõ ðá÷ássíaaôáé ìaa âñþìç Alimentato con il . . . % di . . . Oca ingrassata con avena Gevoed met . . . % . . . Met haver vetgemeste gans Alimentado com . . . % de . . . Ganso engordado com aveia b) Extensive indoor (Barn-reared) Élevé à l'intérieur: système extensif Extensive Bodenhaltung Ekstensivt staldopdraet (skrabe . . .) Sistema extensivo en gallinero AAêôáôéêÞò aaêôñïoeÞò Estensivo al coperto Scharrel . . . Produçao extensiva em interior c) Free range Sortant à l'extérieur Auslaufhaltung Fritgaaende Gallinero con salida libre AAëaaýèaañçò âïóêÞò All'aperto Scharrel . . . met uitloop Produçao em semiliberdade d) Traditional free range Fermier-élevé en plein air Baeuerliche Auslaufhaltung Frilands . . . Granja al aire libre Ðôçíïôñïoeaassï ðaañéïñéóìÝíçò âïóêÞò Rurale all'aperto Boerderij . . . met uitloop Hoeve . . . met uitloop Produçao ao ar livre e) Free range - total freedom Fermier-élevé en liberté Baeuerliche Freilandhaltung Frilands . . . opdraettet i fuld frihed Granja de cría en libertad Ðôçíïôñïoeaassï áðaañéueñéóôçò ôñïoeÞò Rurale in libertà Boerderij . . . met vrije uitloop Hoeve . . . met vrije uitloop Produçao em liberdade
ALLEGATO IV
a) Razione alimentare
Il riferimento ad uno dei particolari componenti del mangime di seguito precisati può comparire soltanto se:
- nel caso di cereali, essi costituiscono, in peso, almeno il 65 % del mangime somministrato per la maggior parte del periodo di ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non possono rappresentare più del 15 % di detta percentuale; se tuttavia viene fatto riferimento ad un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno il 35 % del mangime utilizzato e almeno il 50 % nel caso di granoturco;
- nel caso di leguminose o di foraggi verdi, essi costituiscono, in peso, almeno il 5 % del mangime somministrato per gran parte del periodo di ingrasso;
- nel caso di prodotti lattiero-caseari, essi costituiscono, in peso, almeno il 5 % del mangime somministrato durante la fase di finissaggio.
Il termine « oca ingrassata con avena » può tuttavia essere utilizzato se durante la fase di finissaggio di 3 settimane le oche ricevono giornalmente almeno 500 g di avena.
b) « Estensivo al coperto »
Questa dicitura può figurare soltanto se
- la densità per metro quadrato di superficie non supera:
- i 12 capi, ma non più di 25 kg peso vivo, nel caso dei polli,
- i 25 kg di peso vivo nel caso delle anatre, delle faraone e dei tacchini,
- i 15 kg di peso vivo nel caso delle oche;
- gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto un'età di
- 56 giorni nel caso dei polli,
- 70 giorni nel caso dei tacchini,
- 112 giorni nel caso delle oche,
- 49 giorni nel caso delle anatre Pechino,
- 77 giorni nel caso delle femmine di anatre mute,
- 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute,
- 82 giorni nel caso delle faraone.
c) « All'aperto »
Questa dicitura può figurare soltanto se
- la densità nel ricovero e l'età alla macellazione rispettano le condizioni fissate alla lettera b), eccetto per i polli, per i quali la densità può essere aumentata a 13, ma non oltre 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato;
- per almeno metà della durata del loro ciclo vitale, gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto comprendenti una superficie in gran parte rivestita di vegetazione pari ad almeno
- 1 m2 per pollo o faraona,
- 2 m2 per anatra,
- 4 m2 per tacchino o oca;
- il mangime somministrato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;
- nel caso dei polli, il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è pari o superiore alla lunghezza del lato maggiore dell'edificio.
d) « Rurale all'aperto »
Questa dicitura può figurare soltanto se:
- la densità per metro quadrato di superficie all'interno del ricovero non supera
- i 12 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso dei polli; tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri mobili di superficie utile non superiore a 150 m2 e che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato può raggiungere i 20 capi, ma non più di 40 kg;
- i 6,25 capi (fino all'età di 81 giorni, i 12 capi), ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso dei capponi;
- gli 8 capi, ma non più di 28 kg di peso vivo, nel caso dei maschi di anatra muta;
- i 10 capi, ma non più di 20 kg di peso vivo, nel caso delle femmine di anatra muta;
- i 13 capi, ma non più di 20 kg di peso vivo, nel caso delle faraone;
- i 6 capi (fino all'età di 7 settimane, i 10 capi), ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso dei tacchini;
- i 3 capi se il finissaggio è operato in clausura durante le tre ultime settimane dell'ingrassamento (fino all'età di 7 settimane, i 10 capi), ma non più di 15 kg di peso vivo, nel caso delle oche;
- la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;
- ciascun ricovero non contiene più di
- 4 800 polli,
- 5 200 faraone se c'è accesso a spazi liberi, o 2 000 faraone se il ricovero è del tipo a voliera,
- 4 000 femmine di anatra muta o 3 200 maschi di anatra muta,
- 2 500 capponi, oche e tacchini;
- gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto almeno fin dall'età di
- 6 settimane nel caso di polli e capponi,
- 8 settimane nel caso di anatre, oche, faraone e tacchini;
- i parchetti all'aperto comprendono una superficie in gran parte coperta da vegetazione almeno pari a
- 2 m2 per pollo, anatra o faraona,
- 4 m2 per cappone,
- 6 m2 per tacchino,
- 10 m2 per oca;
nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno al doppio di quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m ed attrezzata con posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo;
- gli animali ingrassati sono di una razza caratterizzata da crescita lenta;
- il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;
- l'età minima alla macellazione è di
- 81 giorni nel caso dei polli,
- 150 giorni nel caso dei capponi,
- 77 giorni nel caso delle femmine di anatra muta,
- 84 giorni nel caso dei maschi di anatra muta,
- 94 giorni nel caso delle faraone,
- 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da carne,
- 102 giorni nel caso delle oche destinate alla produzione di fegato grasso e di « magret ».
e) « Rurale in libertà »
L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle condizioni indicate alla lettera d); gli animali devono però avere anche la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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