Art. 3

Art. 3

In vigore dal 31 mag 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 164 del 26. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 7. (6) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (7) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (8) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37. (9) GU n. L 262 dell'8. 9. 1989, pag. 22.
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